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AGENTE COMMERCIALE FRANCESE, POTERE DI NEGOZIAZIONE ED INDENNITA DI FINE RAPPORTO

Se avete sottoscritto un contratto di agenzia con un agente commerciale francese, non è per forza detto che, secondo il diritto francese, esso rivesta effettivamente la qualità di agente e che, conseguentemente, all’atto della cessazione del contratto, abbia diritto al pagamento dell’indennità di fine rapporto.

E ciò, a prescindere appunto dal fatto che abbiate qualificato giuridicamente il rapporto come contratto di agenzia.

Infatti, « l’applicazione dello statuto di agente commerciale non dipende né dalla volontà espressa dalle parti nel contratto, né dalla denominazione che esse hanno dato alle loro convenzioni, ma dalle condizioni in base alle quali l’attività è effettivamente esercitata » (Corte di Cassazione, sentenza n° 01-11923 del 10 dicembre 2003).

Ora, le condizioni di esercizio dell’attività di agente commerciale sono descritte nell’art. L. 134-1, 1er comma, del codice del commercio francese, che definisce l’agente commerciale come:

« un mandatario che, a titolo di professione indipendente, senza essere legato da un contratto di prestazione di servizi, è incaricato in modo permanente, di negoziare ed eventualmente di concludere dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi in nome e per conto di produzioni, di industriali, di commercianti o di altri agenti di commercio.»

Secondo il diritto francese, l’applicazione dello statuto di agente commerciale è, dunque, subordinata alla condizione che l’agente sia munito, in modo permanente nonché a titolo indipendente, del potere di negoziare, ed eventualmente, di concludere dei contratti di vendita.

Il potere di concludere contratti di vendite è, quindi, soltanto eventuale, mentre il potere di negoziazione costituisce la prestazione caratteristica del contratto di agenzia.

Ma cosa si intende per « potere di negoziare » i contratti ?

Un tale potere consiste nella possibilità per l’agente di negoziare con i clienti i prezzi e le condizioni dei contratti di vendita, senza essere strettamente vincolato al quadro contrattuale e tariffario disposto dalla propria mandante.

In altri termini, l’agente deve intervenire attivamente nella promozione dell’ordine e non solo presentare un prodotto ad un prezzo conforme al listino redatto dalla preponente, senza alcun potere di concedere sconti, dilazioni di pagamento ecc.

Il potere di negoziazione costituisce, pertanto, il punto cardine per poter stabilire se un intermediario possa beneficiare o meno dello statuto di agente commerciale.

La giurisprudenza francese ritiene infatti che il riconoscimento della qualità di agente commerciale spetta soltanto al mandatario che disponga di un effettivo potere di negoziare i contratti.

Conseguentemente, laddove il giudice constati l’assenza di una attività di negoziazione dei contratti esercitata dal mandatario, esso è tenuto a rigettare l’applicazione del regime dell’agenzia commercial.

Così, proprio di recente, la Corte di Cassazione, nella sentenza n°13-24.231 del 20 gennaio 2015, ha negato lo statuto di agente commerciale in capo ad un rappresentante che non poteva, « salvo perdere la propria provvigione, accordare sconti » e che doveva rispettare il prezzo e le condizioni di vendita fissati dalla mandante.

La Corte ha infatti ritenuto che « il signor X… era privo di qualsivoglia potere di negoziazione» e che, conseguentemente, non poteva avvalersi dello statuto di agente commerciale.

Conclusione alla quale la stessa era pervenuta anche qualche anno prima, statuendo, nella sentenza n° 10-14851 del 27 aprile 2011, che : «Atteso, d’altra parte, che avendo ritenuto, per propri motivi, che [la società Exan] non disponeva, in modo permanente, di un potere di negoziare i contratti in nome e per conto della società Cephalon, la Corte d’Appello ne ha correttamente dedotto che la società Exan non aveva la qualità di agente commerciale».

In un altro caso, la Corte d’Appello di Parigi ha riconosciuto la qualità di agente ad un mandatario che non aveva alcun margine di negoziazione sulle tariffe, ma che disponeva comunque della possibilità di proporre ai propri clienti dei regali, consistenti in congressi internazionali. La Corte ha infatti ritenuto che, malgrado il mandatario non disponesse di alcun potere di negoziazione del prezzo, i regali in questione, avendo un valore finanziario importante, costituivano comunque uno strumento di negoziazione nonché di supporto marketing, a disposizione del mandatario medesimo, e che pertanto quest’ultimo aveva ben la qualità di agente commerciale.

Alla luce di quanto sopra, in caso di contenzioso con un agente commerciale francese per il pagamento dell’indennità di fine rapporto e sempre, ovviamente, che il contratto sia disciplinato dal diritto francese, è fondamentale verificare preliminarmente se, in base alle condizioni previste nel contratto, il predetto intermediario disponeva di un potere di negoziazione come sopra inteso, in difetto del quale, come detto, lo stesso non può beneficiare dello statuto di agente commerciale e, conseguentemente, delle indennità connesse alla cessazione dei contratti di agenzia.

E ciò è tanto più importante per le preponenti italiane.

In primo luogo, infatti, accade spesso che, anche quando il rapporto è disciplinato dal diritto francese, il contratto redatto dalla preponente italiana contenga clausole tipiche dei contratti di agenzia italiani, nei quali le parti sono solite escludere qualsivoglia potere di negoziazione in capo all’agente, prevedendo, proprio al contrario, un espresso obbligo per il medesimo di attenersi scrupolosamente ai prezzi ed alle condizioni di vendita fissate dalla preponente ed un altrettanto espresso divieto di concedere sconti, dilazioni di pagamento, ecc.

Ciò che, come detto, esclude per la giurisprudenza francese che all’intermediario possa essere riconosciuta la qualifica di agente commerciale.

In secondo luogo, l’indennità di fine rapporto prevista dal diritto francese è ben più elevata rispetto a quella prevista dal nostro ordinamento. Secondo, infatti, l’art. 1751 del nostro codice civile il tetto massimo non può superare un’annualità di provvigioni, da calcolarsi sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni.

L’ordinamento francese non prevede invece alcun limite al riconoscimento di detta indennità, con la conseguenza che, negli anni, i Tribunali si sono orientati a riconoscere agli agenti un’indennità pari a due anni di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi tre anni, o addirittura, in caso di rapporti di lunga durata, pari a anche tre anni.

Per tali ragioni, ove ne sussistano le condizioni, la preponente italiana ha quindi ben interesse ad eccepire il difetto, in capo alla propria controparte francese, dello statuto di agente commerciale.

COPPIE INTERNAZIONALI E SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE ED AL DIVORZIO

Sembra che ancora molte coppie internazionali non sappiano che, da ormai il 21 giugno 2012, è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 1259/2010 (anche denominato “Roma III”) che ha introdotto importantissime novità in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Tale Regolamento consente infatti alle coppie internazionali di poter scegliere di comune accordo la legge applicabile al loro divorzio o separazione personale, e ciò anche quando essa non sia quella di uno stato membro partecipante.

Le sole condizioni richieste sono:

1) che si tratti di una separazione o di un divorzio a carattere internazionale;

2) che la legge prescelta sia quella dello Stato membro con il quale i coniugi hanno un legame stretto.

Sul punto, l’art. 5 del Regolamento chiarisce che il legame con la legge di un determinato Stato membro si considera “stretto”, ogniqualvolta si tratti di una delle seguenti leggi:

– la legge dello Stato di abituale residenza dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;

– la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;

– la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;

la legge del foro.

3) che l’accordo sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell’accordo (art. 7 del Regolamento). Non è invece richiesta la forma dell’atto pubblico.

Tale accordo può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria.

Qualora, invece, le parti non abbiano scelto la legge da applicare, l’art. 8 del Regolamento precisa che la separazione personale ed il divorzio sono disciplinati dalla legge dello Stato:

– della residenza abituale dei coniugi, nel momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza,

– dell’ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

– di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale o, in mancanza,

– in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Si precisa, infine, che il Regolamento in questione si applica soltanto alla separazione personale ed al divorzio. Conseguentemente tutte le altre materie, quali, a titolo esemplificativo, la responsabilità genitoriale ovvero le obbligazioni alimentari, ne restano escluse, e ciò anche qualora si presentino come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o di separazione personale (art. 1).

L’importanza di tale nuovo strumento comunitario è tanto più evidente se si considera che l’internazionalizzazione delle coppie rappresenta senza dubbio un nuovo fenomeno del XXI° secolo e che, purtroppo, il numero delle separazioni e dei divorzi è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, beneficeranno senz’altro dell’innovazione apportata dal regolamento 1259/2010 i coniugi residenti in Italia, di cui uno solo abbia la nazionalità francese o belga.

Se prima, infatti, di tale Regolamento, la loro separazione personale poteva essere regolata soltanto dalla legge italiana, dopo la sua entrata in vigore, essi possono invece scegliere di comune accordo la legge francese e/o belga e, conseguentemente, ottenere direttamente il divorzio senza dover preliminarmente “passare” attraverso la separazione personale.


VIA LIBERA ALL’ESECUZIONE NEGLI STATI UE DELLE DECISIONI RESE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1215/2012, denominato “Bruxelles I bis”, che sostituisce il Regolamento CE/44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati membri dell’Unione europea (UE).

La principale innovazione introdotta dal predetto regolamento riguarda l’esecuzione delle decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che saranno oggi “trattate” come se fossero state pronunciate nello Stato membro nel quale devono essere eseguite.

Tale nuovo strumento comunitario ha cioè abolito l’exequatur, ossia la procedura prevista dal Regolamento CE n. 44/2001 per rendere esecutive dette decisioni anche negli altri Stati membri, che prevedeva che, ai fini dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di destinazione concedesse preventivamente la dichiarazione di esecutorietà nel territorio di tale Stato.

L’art. 38, comma 1, del predetto Reg. n. 44/2001 prevedeva, infatti, che «Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

L’art. 39 del nuovo testo stabilisce, invece, che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

Ciò significa che anche le decisioni che siano state ottenute dal creditore senza avvalersi degli strumenti di recupero credito “comunitari” (ossia, “la procedura di ingiunzione di pagamento europea” prevista dal Reg. CE n. 1896/2006 ovvero il “procedimento europeo per le controversie di modesta entità” regolato dal Reg. CE n. 861/2007) nonché, ancora, quelle relative a crediti che siano stati “contestati” dal debitore (per i quali non può trovare applicazione il “titolo esecutivo europeo” previsto, sempre a livello comunitario, dal Reg. CE n. 805/2004 per i soli crediti non contestati), potranno oggi immediatamente ed automaticamente valere quale titolo esecutivo in tutti gli altri Stati membri, senza che sia appunto necessario ricorrere preventivamente al procedimento di exequatur.

Da un punto di vista pratico, grazie a tale nuovo strumento comunitario, sarà pertanto possibile procedere all’esecuzione delle sentenze rese dal Giudice, per esempio italiano o francese, in tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea, semplicemente notificando alla parte contro la quale l’esecuzione deve essere iniziata la decisione giudiziale ottenuta nel proprio Stato membro.

La sola condizione richiesta ai fini dell’esecuzione è, infatti, che il richiedente dimostri l’esecutività di detta decisione secondo la legge del proprio Stato membro.

A tal fine, l’art. 42 del Regolamento stabilisce che esso fornisca all’autorità incaricata dell’esecuzione nello Stato richiesto, oltre ad “una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità”, anche “l’attestato rilasciato ai sensi dell’art. 53 che certifica l’esecutività della decisione” nello Stato membro di origine.

Si tratta quindi di un’importante innovazione che conferma la volontà del legislatore comunitario di agevolare la circolazione delle sentenze all’interno della Comunità Europea al fine di ridurre i tempi ed i costi della loro esecuzione.

LA ROTTURA “BRUTALE” DELLE RELAZIONI COMMERCIALI STABILI

L’individuazione della legge applicabile al contratto riveste fondamentale importanza in caso di contratti di concessione di vendita o, comunque, di relazioni commerciali con partners francesi e/o belgi aventi ad oggetto l’acquisto e la rivendita, protratti nel tempo, di beni e/o servizi.

Mentre, infatti, il diritto italiano, in caso di recesso da un contratto di concessione di vendita a tempo indeterminato, non prevede alcun termine di preavviso per l’esercizio del recesso né alcun risarcimento a favore della propria controparte contrattuale, sia il diritto francese che quello belga impongono (sempre che il recesso non avvenga per giusta causa o per inadempimento del concessionario) il rispetto di un termine di preavviso congruo e, soprattutto, contemplano, in difetto del medesimo, l’obbligo per la parte recedente di risarcire il danno subito dal contraente leso.

Per la precisione, quanto al diritto francese, l’art. 442-6, I, 5 del Codice di Commercio stabilisce che la parte che intenda recedere, anche parzialmente, da una relazione commerciale “stabile” deve rispettare un congruo termine di preavviso, in difetto del quale, la cessazione del rapporto viene considerata “brutale” e, come tale, obbliga la parte recedente a risarcire il danno subito dal proprio partner commerciale per non avere avuto il tempo di riorganizzare il proprio business.

Detta disposizione si applica a qualunque tipo di relazione commerciale (distribuzione, franchising, fornitura di prodotti, prestazione di servizi, ecc.), purché sia stabile (ossia, protratta nel tempo o, comunque, ricorrente) e riguarda non solo i contratti stipulati per iscritto ma anche quelli conclusi oralmente.

Il preavviso deve essere comunicato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo posta certificata, e non necessita di alcuna motivazione, in quanto, ai fini della sua efficacia, è sufficiente che venga comunicata la volontà di recedere dal contratto.

Esso, inoltre, deve essere congruo, in quanto qualora venga comunicato un termine di preavviso insufficiente, il recesso viene considerato comunque “brutale”.

Per quanto concerne la durata del preavviso, essa deve tenere conto sia della durata del rapporto commerciale, così come espressamente previsto dal Codice francese, sia di altri criteri individuati dalla giurisprudenza, quali, a titolo esemplificativo, l’eventuale presenza di una clausola di esclusività o, comunque, di dipendenza economica di una delle parti ovvero l’importanza degli investimenti realizzati per l’esecuzione del contratto.

Sempre a titolo esemplificativo, si segnala che, per una relazione commerciale di durata comprensiva tra 1 e 5 anni, i tribunali francesi sono soliti considerare congruo un preavviso di 3/6 mesi, mentre qualora la relazione si sia protratta per 6/10 anni, il preavviso deve essere pari al doppio, ossia di 6/12 mesi.

Quanto, invece, all’importo del risarcimento del danno, il Codice francese non prevede una quantificazione determinata. Tuttavia, di norma, i tribunali francesi condannano i responsabili di un recesso “brutale” a pagare al contraente che lo ha subito un risarcimento pari all’utile lordo che quest’ultimo avrebbe potuto realizzare per tutta la durata del periodo di preavviso, che sarebbe dovuto essere rispettato.

E’, poi, fondamentale sapere che detta disciplina trova applicazione anche nel caso in cui le parti non abbiano scelto la legge applicabile al rapporto (o, più in generale, non abbiano concluso alcun contratto scritto) o, addirittura, anche laddove il rapporto contrattuale sia disciplinato da un diritto diverso da quello francese.

Nel primo caso, infatti, ossia qualora le parti non abbiano determinato la legge regolatrice del rapporto, al fine di determinare il diritto applicabile, si deve avere riguardo alla normativa di diritto internazionale e precisamente, vertendo in materia di contratti di distribuzione/concessione di vendita, alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la quale, all’art. 4, stabilisce che, in mancanza di scelta sulla legge applicabile, la legge che regola il contratto di distribuzione è quella del paese nel quale il distributore ha la propria residenza abituale.

Qualora, quindi, un contraente italiano intenda recedere da un rapporto di distribuzione con una controparte residente in Francia e non abbia pattuito alcunché sulla legge applicabile al contratto, dovrà sapere che, in caso di contenzioso, troverà comunque applicazione la legge francese.

Lo stesso dicasi, come anticipato, per il caso in cui il rapporto contrattuale sia disciplinato da un diritto diverso da quello francese. I Tribunali francesi considerano, infatti, il predetto articolo 442-6 del Codice di Commercio norma di “ordine pubblico” internazionale, con la conseguenza che esso trova applicazione anche se il contratto non è disciplinato dal diritto francese.

Anche in tale ipotesi quindi, il partner commerciale italiano sarà in ogni caso tenuto al rispetto di un congruo termine di preavviso, in quanto, in difetto, la propria controparte francese potrà comunque pretendere l’applicazione del diritto francese e, conseguentemente, il risarcimento del danno subito.

Come anticipato, anche in Belgio, il recesso da un contratto di concessione di vendita è soggetto ad una protezione particolare a favore del concessionario, in quanto, laddove sia in esclusiva, la parte recedente è tenuta al rispetto di un congruo termine di preavviso, in difetto del quale, al pari di quanto previsto dal diritto francese, la stessa è tenuta al risarcimento del danno.

Anche il legislatore belga ha, infatti, voluto proteggere il concessionario nell’ipotesi di recesso unilaterale dal rapporto contrattuale, disponendo, con la Legge 27 luglio 1961, delle misure appunto atte a limitare le perdite economiche che lo stesso subisce a causa dell’interruzione della propria relazione commerciale.

L’ambito e le condizioni di applicazione di detta disciplina sono le stesse previste dal diritto francese, con l’ulteriore limite che, come detto, deve trattarsi di concessioni in esclusiva.

Ulteriore peculiarità prevista dal diritto belga è che, sempre in caso di recesso unilaterale, il concessionario può pretendere, oltre al predetto risarcimento, anche la corresponsione di un’indennità complementare.

Tale ulteriore indennità è però subordinata alla sussistenza di tre condizioni, ossia che il concessionario abbia incrementato la clientela, abbia sostenuto, in esecuzione del contratto, delle spese e che lo stesso debba, a propria volta, corrispondere delle indennità di fine rapporto al personale licenziato a causa della risoluzione del contratto di concessione.

In conclusione, invito quindi i concessionari italiani che intendano avviare con delle controparti francesi o belghe un contratto di concessione di vendita (o, comunque, nel senso più lato del termine, un contratto, non occasionale, volto all’acquisto ed alla rivendita di beni e/o servizi) a tenere conto delle peculiarità qui illustrate, sia in fase di negoziazione del contratto che di interruzione del medesimo, sì da evitare inaspettate ed onerose conseguenze economiche.