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VIA LIBERA ALL’ESECUZIONE NEGLI STATI UE DELLE DECISIONI RESE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1215/2012, denominato “Bruxelles I bis”, che sostituisce il Regolamento CE/44/2001 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati membri dell’Unione europea (UE).

La principale innovazione introdotta dal predetto regolamento riguarda l’esecuzione delle decisioni emesse dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che saranno oggi “trattate” come se fossero state pronunciate nello Stato membro nel quale devono essere eseguite.

Tale nuovo strumento comunitario ha cioè abolito l’exequatur, ossia la procedura prevista dal Regolamento CE n. 44/2001 per rendere esecutive dette decisioni anche negli altri Stati membri, che prevedeva che, ai fini dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di destinazione concedesse preventivamente la dichiarazione di esecutorietà nel territorio di tale Stato.

L’art. 38, comma 1, del predetto Reg. n. 44/2001 prevedeva, infatti, che «Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

L’art. 39 del nuovo testo stabilisce, invece, che “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.

Ciò significa che anche le decisioni che siano state ottenute dal creditore senza avvalersi degli strumenti di recupero credito “comunitari” (ossia, “la procedura di ingiunzione di pagamento europea” prevista dal Reg. CE n. 1896/2006 ovvero il “procedimento europeo per le controversie di modesta entità” regolato dal Reg. CE n. 861/2007) nonché, ancora, quelle relative a crediti che siano stati “contestati” dal debitore (per i quali non può trovare applicazione il “titolo esecutivo europeo” previsto, sempre a livello comunitario, dal Reg. CE n. 805/2004 per i soli crediti non contestati), potranno oggi immediatamente ed automaticamente valere quale titolo esecutivo in tutti gli altri Stati membri, senza che sia appunto necessario ricorrere preventivamente al procedimento di exequatur.

Da un punto di vista pratico, grazie a tale nuovo strumento comunitario, sarà pertanto possibile procedere all’esecuzione delle sentenze rese dal Giudice, per esempio italiano o francese, in tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea, semplicemente notificando alla parte contro la quale l’esecuzione deve essere iniziata la decisione giudiziale ottenuta nel proprio Stato membro.

La sola condizione richiesta ai fini dell’esecuzione è, infatti, che il richiedente dimostri l’esecutività di detta decisione secondo la legge del proprio Stato membro.

A tal fine, l’art. 42 del Regolamento stabilisce che esso fornisca all’autorità incaricata dell’esecuzione nello Stato richiesto, oltre ad “una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità”, anche “l’attestato rilasciato ai sensi dell’art. 53 che certifica l’esecutività della decisione” nello Stato membro di origine.

Si tratta quindi di un’importante innovazione che conferma la volontà del legislatore comunitario di agevolare la circolazione delle sentenze all’interno della Comunità Europea al fine di ridurre i tempi ed i costi della loro esecuzione.

LA ROTTURA “BRUTALE” DELLE RELAZIONI COMMERCIALI STABILI

L’individuazione della legge applicabile al contratto riveste fondamentale importanza in caso di contratti di concessione di vendita o, comunque, di relazioni commerciali con partners francesi e/o belgi aventi ad oggetto l’acquisto e la rivendita, protratti nel tempo, di beni e/o servizi.

Mentre, infatti, il diritto italiano, in caso di recesso da un contratto di concessione di vendita a tempo indeterminato, non prevede alcun termine di preavviso per l’esercizio del recesso né alcun risarcimento a favore della propria controparte contrattuale, sia il diritto francese che quello belga impongono (sempre che il recesso non avvenga per giusta causa o per inadempimento del concessionario) il rispetto di un termine di preavviso congruo e, soprattutto, contemplano, in difetto del medesimo, l’obbligo per la parte recedente di risarcire il danno subito dal contraente leso.

Per la precisione, quanto al diritto francese, l’art. 442-6, I, 5 del Codice di Commercio stabilisce che la parte che intenda recedere, anche parzialmente, da una relazione commerciale “stabile” deve rispettare un congruo termine di preavviso, in difetto del quale, la cessazione del rapporto viene considerata “brutale” e, come tale, obbliga la parte recedente a risarcire il danno subito dal proprio partner commerciale per non avere avuto il tempo di riorganizzare il proprio business.

Detta disposizione si applica a qualunque tipo di relazione commerciale (distribuzione, franchising, fornitura di prodotti, prestazione di servizi, ecc.), purché sia stabile (ossia, protratta nel tempo o, comunque, ricorrente) e riguarda non solo i contratti stipulati per iscritto ma anche quelli conclusi oralmente.

Il preavviso deve essere comunicato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo posta certificata, e non necessita di alcuna motivazione, in quanto, ai fini della sua efficacia, è sufficiente che venga comunicata la volontà di recedere dal contratto.

Esso, inoltre, deve essere congruo, in quanto qualora venga comunicato un termine di preavviso insufficiente, il recesso viene considerato comunque “brutale”.

Per quanto concerne la durata del preavviso, essa deve tenere conto sia della durata del rapporto commerciale, così come espressamente previsto dal Codice francese, sia di altri criteri individuati dalla giurisprudenza, quali, a titolo esemplificativo, l’eventuale presenza di una clausola di esclusività o, comunque, di dipendenza economica di una delle parti ovvero l’importanza degli investimenti realizzati per l’esecuzione del contratto.

Sempre a titolo esemplificativo, si segnala che, per una relazione commerciale di durata comprensiva tra 1 e 5 anni, i tribunali francesi sono soliti considerare congruo un preavviso di 3/6 mesi, mentre qualora la relazione si sia protratta per 6/10 anni, il preavviso deve essere pari al doppio, ossia di 6/12 mesi.

Quanto, invece, all’importo del risarcimento del danno, il Codice francese non prevede una quantificazione determinata. Tuttavia, di norma, i tribunali francesi condannano i responsabili di un recesso “brutale” a pagare al contraente che lo ha subito un risarcimento pari all’utile lordo che quest’ultimo avrebbe potuto realizzare per tutta la durata del periodo di preavviso, che sarebbe dovuto essere rispettato.

E’, poi, fondamentale sapere che detta disciplina trova applicazione anche nel caso in cui le parti non abbiano scelto la legge applicabile al rapporto (o, più in generale, non abbiano concluso alcun contratto scritto) o, addirittura, anche laddove il rapporto contrattuale sia disciplinato da un diritto diverso da quello francese.

Nel primo caso, infatti, ossia qualora le parti non abbiano determinato la legge regolatrice del rapporto, al fine di determinare il diritto applicabile, si deve avere riguardo alla normativa di diritto internazionale e precisamente, vertendo in materia di contratti di distribuzione/concessione di vendita, alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la quale, all’art. 4, stabilisce che, in mancanza di scelta sulla legge applicabile, la legge che regola il contratto di distribuzione è quella del paese nel quale il distributore ha la propria residenza abituale.

Qualora, quindi, un contraente italiano intenda recedere da un rapporto di distribuzione con una controparte residente in Francia e non abbia pattuito alcunché sulla legge applicabile al contratto, dovrà sapere che, in caso di contenzioso, troverà comunque applicazione la legge francese.

Lo stesso dicasi, come anticipato, per il caso in cui il rapporto contrattuale sia disciplinato da un diritto diverso da quello francese. I Tribunali francesi considerano, infatti, il predetto articolo 442-6 del Codice di Commercio norma di “ordine pubblico” internazionale, con la conseguenza che esso trova applicazione anche se il contratto non è disciplinato dal diritto francese.

Anche in tale ipotesi quindi, il partner commerciale italiano sarà in ogni caso tenuto al rispetto di un congruo termine di preavviso, in quanto, in difetto, la propria controparte francese potrà comunque pretendere l’applicazione del diritto francese e, conseguentemente, il risarcimento del danno subito.

Come anticipato, anche in Belgio, il recesso da un contratto di concessione di vendita è soggetto ad una protezione particolare a favore del concessionario, in quanto, laddove sia in esclusiva, la parte recedente è tenuta al rispetto di un congruo termine di preavviso, in difetto del quale, al pari di quanto previsto dal diritto francese, la stessa è tenuta al risarcimento del danno.

Anche il legislatore belga ha, infatti, voluto proteggere il concessionario nell’ipotesi di recesso unilaterale dal rapporto contrattuale, disponendo, con la Legge 27 luglio 1961, delle misure appunto atte a limitare le perdite economiche che lo stesso subisce a causa dell’interruzione della propria relazione commerciale.

L’ambito e le condizioni di applicazione di detta disciplina sono le stesse previste dal diritto francese, con l’ulteriore limite che, come detto, deve trattarsi di concessioni in esclusiva.

Ulteriore peculiarità prevista dal diritto belga è che, sempre in caso di recesso unilaterale, il concessionario può pretendere, oltre al predetto risarcimento, anche la corresponsione di un’indennità complementare.

Tale ulteriore indennità è però subordinata alla sussistenza di tre condizioni, ossia che il concessionario abbia incrementato la clientela, abbia sostenuto, in esecuzione del contratto, delle spese e che lo stesso debba, a propria volta, corrispondere delle indennità di fine rapporto al personale licenziato a causa della risoluzione del contratto di concessione.

In conclusione, invito quindi i concessionari italiani che intendano avviare con delle controparti francesi o belghe un contratto di concessione di vendita (o, comunque, nel senso più lato del termine, un contratto, non occasionale, volto all’acquisto ed alla rivendita di beni e/o servizi) a tenere conto delle peculiarità qui illustrate, sia in fase di negoziazione del contratto che di interruzione del medesimo, sì da evitare inaspettate ed onerose conseguenze economiche.