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AGENTE COMMERCIALE FRANCESE, POTERE DI NEGOZIAZIONE ED INDENNITA DI FINE RAPPORTO

Se avete sottoscritto un contratto di agenzia con un agente commerciale francese, non è per forza detto che, secondo il diritto francese, esso rivesta effettivamente la qualità di agente e che, conseguentemente, all’atto della cessazione del contratto, abbia diritto al pagamento dell’indennità di fine rapporto.

E ciò, a prescindere appunto dal fatto che abbiate qualificato giuridicamente il rapporto come contratto di agenzia.

Infatti, « l’applicazione dello statuto di agente commerciale non dipende né dalla volontà espressa dalle parti nel contratto, né dalla denominazione che esse hanno dato alle loro convenzioni, ma dalle condizioni in base alle quali l’attività è effettivamente esercitata » (Corte di Cassazione, sentenza n° 01-11923 del 10 dicembre 2003).

Ora, le condizioni di esercizio dell’attività di agente commerciale sono descritte nell’art. L. 134-1, 1er comma, del codice del commercio francese, che definisce l’agente commerciale come:

« un mandatario che, a titolo di professione indipendente, senza essere legato da un contratto di prestazione di servizi, è incaricato in modo permanente, di negoziare ed eventualmente di concludere dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi in nome e per conto di produzioni, di industriali, di commercianti o di altri agenti di commercio.»

Secondo il diritto francese, l’applicazione dello statuto di agente commerciale è, dunque, subordinata alla condizione che l’agente sia munito, in modo permanente nonché a titolo indipendente, del potere di negoziare, ed eventualmente, di concludere dei contratti di vendita.

Il potere di concludere contratti di vendite è, quindi, soltanto eventuale, mentre il potere di negoziazione costituisce la prestazione caratteristica del contratto di agenzia.

Ma cosa si intende per « potere di negoziare » i contratti ?

Un tale potere consiste nella possibilità per l’agente di negoziare con i clienti i prezzi e le condizioni dei contratti di vendita, senza essere strettamente vincolato al quadro contrattuale e tariffario disposto dalla propria mandante.

In altri termini, l’agente deve intervenire attivamente nella promozione dell’ordine e non solo presentare un prodotto ad un prezzo conforme al listino redatto dalla preponente, senza alcun potere di concedere sconti, dilazioni di pagamento ecc.

Il potere di negoziazione costituisce, pertanto, il punto cardine per poter stabilire se un intermediario possa beneficiare o meno dello statuto di agente commerciale.

La giurisprudenza francese ritiene infatti che il riconoscimento della qualità di agente commerciale spetta soltanto al mandatario che disponga di un effettivo potere di negoziare i contratti.

Conseguentemente, laddove il giudice constati l’assenza di una attività di negoziazione dei contratti esercitata dal mandatario, esso è tenuto a rigettare l’applicazione del regime dell’agenzia commercial.

Così, proprio di recente, la Corte di Cassazione, nella sentenza n°13-24.231 del 20 gennaio 2015, ha negato lo statuto di agente commerciale in capo ad un rappresentante che non poteva, « salvo perdere la propria provvigione, accordare sconti » e che doveva rispettare il prezzo e le condizioni di vendita fissati dalla mandante.

La Corte ha infatti ritenuto che « il signor X… era privo di qualsivoglia potere di negoziazione» e che, conseguentemente, non poteva avvalersi dello statuto di agente commerciale.

Conclusione alla quale la stessa era pervenuta anche qualche anno prima, statuendo, nella sentenza n° 10-14851 del 27 aprile 2011, che : «Atteso, d’altra parte, che avendo ritenuto, per propri motivi, che [la società Exan] non disponeva, in modo permanente, di un potere di negoziare i contratti in nome e per conto della società Cephalon, la Corte d’Appello ne ha correttamente dedotto che la società Exan non aveva la qualità di agente commerciale».

In un altro caso, la Corte d’Appello di Parigi ha riconosciuto la qualità di agente ad un mandatario che non aveva alcun margine di negoziazione sulle tariffe, ma che disponeva comunque della possibilità di proporre ai propri clienti dei regali, consistenti in congressi internazionali. La Corte ha infatti ritenuto che, malgrado il mandatario non disponesse di alcun potere di negoziazione del prezzo, i regali in questione, avendo un valore finanziario importante, costituivano comunque uno strumento di negoziazione nonché di supporto marketing, a disposizione del mandatario medesimo, e che pertanto quest’ultimo aveva ben la qualità di agente commerciale.

Alla luce di quanto sopra, in caso di contenzioso con un agente commerciale francese per il pagamento dell’indennità di fine rapporto e sempre, ovviamente, che il contratto sia disciplinato dal diritto francese, è fondamentale verificare preliminarmente se, in base alle condizioni previste nel contratto, il predetto intermediario disponeva di un potere di negoziazione come sopra inteso, in difetto del quale, come detto, lo stesso non può beneficiare dello statuto di agente commerciale e, conseguentemente, delle indennità connesse alla cessazione dei contratti di agenzia.

E ciò è tanto più importante per le preponenti italiane.

In primo luogo, infatti, accade spesso che, anche quando il rapporto è disciplinato dal diritto francese, il contratto redatto dalla preponente italiana contenga clausole tipiche dei contratti di agenzia italiani, nei quali le parti sono solite escludere qualsivoglia potere di negoziazione in capo all’agente, prevedendo, proprio al contrario, un espresso obbligo per il medesimo di attenersi scrupolosamente ai prezzi ed alle condizioni di vendita fissate dalla preponente ed un altrettanto espresso divieto di concedere sconti, dilazioni di pagamento, ecc.

Ciò che, come detto, esclude per la giurisprudenza francese che all’intermediario possa essere riconosciuta la qualifica di agente commerciale.

In secondo luogo, l’indennità di fine rapporto prevista dal diritto francese è ben più elevata rispetto a quella prevista dal nostro ordinamento. Secondo, infatti, l’art. 1751 del nostro codice civile il tetto massimo non può superare un’annualità di provvigioni, da calcolarsi sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni.

L’ordinamento francese non prevede invece alcun limite al riconoscimento di detta indennità, con la conseguenza che, negli anni, i Tribunali si sono orientati a riconoscere agli agenti un’indennità pari a due anni di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi tre anni, o addirittura, in caso di rapporti di lunga durata, pari a anche tre anni.

Per tali ragioni, ove ne sussistano le condizioni, la preponente italiana ha quindi ben interesse ad eccepire il difetto, in capo alla propria controparte francese, dello statuto di agente commerciale.

COPPIE INTERNAZIONALI E SCELTA DELLA LEGGE DA APPLICARE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE ED AL DIVORZIO

Sembra che ancora molte coppie internazionali non sappiano che, da ormai il 21 giugno 2012, è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 1259/2010 (anche denominato “Roma III”) che ha introdotto importantissime novità in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Tale Regolamento consente infatti alle coppie internazionali di poter scegliere di comune accordo la legge applicabile al loro divorzio o separazione personale, e ciò anche quando essa non sia quella di uno stato membro partecipante.

Le sole condizioni richieste sono:

1) che si tratti di una separazione o di un divorzio a carattere internazionale;

2) che la legge prescelta sia quella dello Stato membro con il quale i coniugi hanno un legame stretto.

Sul punto, l’art. 5 del Regolamento chiarisce che il legame con la legge di un determinato Stato membro si considera “stretto”, ogniqualvolta si tratti di una delle seguenti leggi:

– la legge dello Stato di abituale residenza dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;

– la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;

– la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;

la legge del foro.

3) che l’accordo sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.

La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell’accordo (art. 7 del Regolamento). Non è invece richiesta la forma dell’atto pubblico.

Tale accordo può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giudiziaria.

Qualora, invece, le parti non abbiano scelto la legge da applicare, l’art. 8 del Regolamento precisa che la separazione personale ed il divorzio sono disciplinati dalla legge dello Stato:

– della residenza abituale dei coniugi, nel momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza,

– dell’ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;

– di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui viene adita l’autorità giurisdizionale o, in mancanza,

– in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Si precisa, infine, che il Regolamento in questione si applica soltanto alla separazione personale ed al divorzio. Conseguentemente tutte le altre materie, quali, a titolo esemplificativo, la responsabilità genitoriale ovvero le obbligazioni alimentari, ne restano escluse, e ciò anche qualora si presentino come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o di separazione personale (art. 1).

L’importanza di tale nuovo strumento comunitario è tanto più evidente se si considera che l’internazionalizzazione delle coppie rappresenta senza dubbio un nuovo fenomeno del XXI° secolo e che, purtroppo, il numero delle separazioni e dei divorzi è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, beneficeranno senz’altro dell’innovazione apportata dal regolamento 1259/2010 i coniugi residenti in Italia, di cui uno solo abbia la nazionalità francese o belga.

Se prima, infatti, di tale Regolamento, la loro separazione personale poteva essere regolata soltanto dalla legge italiana, dopo la sua entrata in vigore, essi possono invece scegliere di comune accordo la legge francese e/o belga e, conseguentemente, ottenere direttamente il divorzio senza dover preliminarmente “passare” attraverso la separazione personale.